Art. 21.
(Requisiti specifici in materia di etichettatura).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle pertinenti disposizioni stabilite in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, può disporre requisiti specifici in materia di etichettatura applicabili ai mangimi biologici e ai prodotti provenienti da aziende in via di conversione.